Statuto
STATUTO ARPAL CALABRIA
Art. 1 – Istituzione, natura giuridica e sede
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In conformità alla Legge Regionale n. 25 del 28 giugno 2023 recante «Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente», Azienda Calabria Lavoro, istituita dall’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego), è trasformata in “Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria”.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L.R. n. 25 del 28 giugno 2023, l’ARPAL Calabria, “Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”, è Ente pubblico non economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.
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L’ARPAL Calabria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Azienda Calabria Lavoro, conservandone tutti i compiti istituzionali, così per come disposto dall’art. 14, comma 2, della Legge Regionale n. 25 del 28 giugno 2023.
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L’organizzazione e il funzionamento dell’ARPAL Calabria sono disciplinati dalla Legge Regionale istitutiva n. 25 del 28 giugno 2023 e dal presente Statuto.
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ARPAL Calabria ha sede legale e amministrativa a Reggio Calabria.
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Le attività di gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e di erogazione dei servizi sono disciplinate con appositi regolamenti adottati dal direttore generale in conformità alla legge istitutiva e al presente Statuto.
Art. 2 – Funzioni dell’ARPAL Calabria
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L’ARPAL Calabria è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:
a) supportare i centri per l’impiego nell’erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione e apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;
b) garantire il raccordo con l’ANPAL di cui all’articolo 4 del d.lgs. 150/2015;
c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro, di cui all’articolo 11 della L.R. n. 25/2023, in raccordo con l’ANPAL e con il Ministero dell’istruzione e del merito per le materie di competenza, nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale e, in ogni caso, le attività di competenza della Regione nell’ambito del sistema informativo unico del lavoro;
d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 150/2015;
e) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l’accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione, ivi compresa la tenuta dell’albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;
f) supportare la Regione nell’attuazione degli standard qualitativi regionali di cui alla lettera d), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
g) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
h) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l’attuazione delle politiche del lavoro;
i) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell’ambito delle politiche attive per il lavoro;
j) promuovere misure di politiche attive del lavoro, anche attraverso la realizzazione di progetti d’inserimento lavorativo, utilizzando l’istituto del tirocinio formativo e di orientamento;
k) promuovere interventi che aumentano il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e tesi a favorire la diffusione dell’istituto;
l) promuovere e sostenere l’autoimpiego come misura ordinaria e disponibile di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all’innovazione del sistema economico-produttivo;
m) favorire il ricorso al sistema di formazione duale in raccordo con le imprese e la promozione del duale nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), coerentemente con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, n. 139 (Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale);
n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
o) collaborare con l’Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali di cui all’articolo 9 della L.R. n. 25/2023, al fine di fornire assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali;
p) supportare la Regione nella gestione e realizzazione delle misure per l’attuazione di politiche attive per la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 26 della L.R. n. 25/2023;
q) coordinare l’Osservatorio sul mercato del lavoro di cui all’articolo 10 della L.R. n. 25/2023, per le diverse funzioni integrate previste e per l’attività di rilevazione, elaborazione, analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della domanda delle imprese;
r) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
s) supportare la programmazione dell’offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
t) svolgere supporto tecnico ai dipartimenti regionali in coerenza con il presente Statuto;
u) supportare la Regione nelle attività di reclutamento, aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale della Giunta regionale e degli enti sub-regionali strumentali;
v) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla L.R. n. 25/2023.
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L’ARPAL, in attuazione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), è l’ente titolato a erogare, sulla base di specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
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L’ARPAL è individuata quale organismo per l’esecuzione delle operazioni e dei programmi regionali cofinanziati da risorse dello Stato e dell’Unione europea.
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Con deliberazione della Giunta regionale, all’ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla L.R. n. 25/2023 e dal presente statuto, di natura tecnica e strumentali alle politiche per il lavoro.
Art. 3 – Organi dell’ARPAL Calabria
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Sono organi dell’ARPAL Calabria e restano in carica per tre anni:
a) il direttore generale;
b) il revisore unico.
Art. 4 – Ripartizione delle competenze politiche ed amministrative
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Agli organi di governo regionali competono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e per la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
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Alla dirigenza dell’Arpal Calabria spetta la gestione operativa, amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l’adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l’Ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
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I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati rispetto agli obiettivi loro affidati.
Art. 5 – Nomina e compiti del Direttore generale
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Il direttore generale dell’ARPAL Calabria è nominato, ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 25/2023, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base dell’istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull’esame dei curriculum dei candidati.
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L’incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell’incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Al direttore generale si applica la normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).
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Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell’Amministrazione regionale e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell’ARPAL Calabria.
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Il direttore generale è il rappresentante legale dell’ARPAL Calabria, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.
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In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del direttore generale:
a) la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’ARPAL Calabria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 25/2023 e del presente Statuto;
b) l’utilizzo del personale, l’emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell’efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;
c) l’adozione dello Statuto dell’ARPAL Calabria da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 14 della L.R. n. 25/2023;
d) l’adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell’ARPAL;
e) l’adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell’ARPAL;
f) l’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
g) l’adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell’ARPAL;
h) l’adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;
i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull’attività svolta dall’ARPAL.
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Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall’incarico di direttore nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:
a) sopravvenute cause di incompatibilità;
b) gravi violazioni di legge;
c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;
d) gravi irregolarità nella gestione.
Art. 6 – Organo di revisione
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L’organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali vengono designati dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall’art. 18 della L.R. n. 25/2023.
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L’incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni e può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
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Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell’organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
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In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente, subentra nell’incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell’organo.
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Il revisore unico dei conti esercita le funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ARPAL Calabria e provvede:
a) alla redazione, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
b) alla redazione, prima dell’approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell’andamento finanziario e patrimoniale;
d) alla vigilanza sull’osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’ARPAL Calabria e sul suo concreto funzionamento;
e) a riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.
Art. 7 – Vigilanza e controllo
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Ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 25/2023, la Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dell’ARPAL Calabria, per il tramite del Dipartimento competente, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.
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Sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale:
a) lo Statuto;
b) il regolamento di organizzazione;
c) il piano annuale e triennale delle attività;
d) la relazione annuale sull’attività svolta;
e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
g) il conto consuntivo.
Art. 8 – Personale
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L’organico complessivo di personale dell’ARPAL Calabria è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 25/2023 e sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.
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Al personale dell’ARPAL Calabria si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
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Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all’utilizzo di specifiche professionalità, l’Ente può utilizzare personale regionale, anche al fine di evitare interruzioni nell’erogazione dei servizi.
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Per l’espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l’Ente può stipulare specifici contratti di diritto privato con esperti (o professionisti) esterni, secondo quanto verrà disciplinato nel regolamento di organizzazione.
Art. 9 – Bilancio e risorse finanziarie
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L’ARPAL adotta il sistema di contabilità finanziaria e redige i documenti di bilancio conformemente alle disposizioni di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Ai soli fini conoscitivi, il sistema di contabilità finanziaria è affiancato da un sistema di contabilità economico-patrimoniale.
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Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio e viene redatto secondo i postulati e i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011. Al bilancio di previsione viene allegata la documentazione di cui all’art. 11 del detto D.Lgs. 118/2011, unitamente al Piano annuale e triennale delle attività.
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I risultati della gestione, finanziari ed economico-patrimoniali, sono dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e la relazione annuale sulla gestione.
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Il rendiconto della gestione viene redatto annualmente in conformità agli schemi, ai postulati e ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.
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Il bilancio di previsione ed il rendiconto devono essere approvati nei termini di cui all’art. 18 del D.Lgs. 118/2011.
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Ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 25/2023, l’ARPAL Calabria dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) trasferimenti statali connessi alle funzioni;
b) trasferimenti regionali, nella misura determinata con legge di bilancio;
c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla L.R. n. 25/2023;
d) contributi o trasferimenti da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali.
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I finanziamenti concessi per le finalità di cui alla legge istitutiva sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 10 – Patrimonio
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Il patrimonio dell’ARPAL Calabria è costituito, ai sensi dell’art. 812 del c.c., da tutti i beni mobili e immateriali di sua proprietà.
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Fanno parte del patrimonio iniziale di Arpal i beni già appartenenti ad Azienda Calabria Lavoro, così come meglio dettagliati nell’inventario approvato con decreto del Commissario di Straordinario della predetta Azienda n. 64 del 30 aprile 2024.
Art. 11 – Efficacia
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Il presente Statuto diventa efficace il giorno successivo alla pubblicazione della DGR di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
ARPAL Calabria